Art. 1 Costituzione
E costituita lAssociazione Italiana Allenatori Calcio che usa come abbreviazione le lettere A.I.A.C. e, come segno distintivo, le stesse lettere contornate dalla dizione sociale su freccia tricolore bianco, rosso e verde, dentro tre cerchi di colore bianco azzurro.
LAssociazione Italiana Allenatori Calcio ha sede in Firenze via Gabriele DAnnunzio 138 presso il Centro Tecnico federale di Coverciano.
Art. 2 Scopi
LAIAC, per sua natura apolitica e senza fini di lucro, ha per scopi la tutela degli interessi sportivi, professionali, morali d economici degli allenatori di calcio; la qualificazione, la diffusione e lo sviluppo dello sport calcistico, con particolare attenzione alla questione giovanile. Realizza i propri scopi sviluppando la propria organizzazione centrale e territoriale in modo da costituire riferimento per gli allenatori e per tutte le componenti del calcio;promuovendo iniziative utili per la categoria e per gli interessi generali del calcio, in particolare la formazione,laggiornamento, leducazione ai valori dello sport; partecipando attivamente a tutti livelli territoriali ed istituzionali dellorganizzazione calcistica italiana.
LAssociazione Italiana Allenatori Calcio è editrice del giornale lallenatore che ne rappresenta lorgano ufficiale.
Art. 3 Associati
Possono associarsi allA.I.A.C., mediante pagamento della quota associativa, gli allenatori abilitati dal Settore Tecnico.
Liscrizione implica ladesione incondizionata e preventiva alle Norme del presente Statuto ed al regolamento applicativo.
Si perde la qualifica di associato per morosità, dimissioni ed indegnità in seguito ad indagine e pronuncia definitiva dei competenti Organi statutari.
Art. 4 Componenti
Gli allenatori professionisti costituiscono la componente professionistica dellAssociazione. Gli allenatori dilettanti la componente dilettantistica. Ciascuna componete può trattare in materie di proprio esclusivo interesse, in condizioni di autonomia funzionale. In materia di interesse comune, la competenza a deliberare è unicamente degli organismi rappresentativi dellAssociazione. La rappresentanza dellA.I.A.C. nei confronti delle istituzioni locali è affidata per delega ai Gruppi competenti per territorio.
Art. 5 Organi dellAssociazione
Sono organi dellA.I.A.C.:
a) lAssemblea generale
b) il Presidente
c) i Vice Presidenti
d) il Consiglio Direttivo
e) il Collegio dei Revisori dei Conti
f) il Collego dei Probiviri
Art. 6 LAssemblea
1.Composizione
LAssemblea Generale è costituita dai delegati eletti dallassemblea degli allenatori professionisti e dai delegati dellassemblea degli allenatori dilettanti, questi ultimi in ragione di uno ogni centocinquanta iscritti alla data del 31 Dicembre di ogni anno sulla media del quadriennio precedente e con il minimo di uno per regione. I delegati partecipanti dovranno essere associati negli ultimi due anni (nellanno di svolgimento dellAssemblea ed in quello precedente).
2. Convocazione
LAssemblea generale si riunisce in sessione ordinaria una volta allanno. Può altresì riunirsi in sessione straordinaria per decisone del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, oppure su richiesta dei Gruppi regionali o su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati.
La convocazione dellAssemblea è diramata ai delegati professionisti ed ai Gruppi regionali da parte del Presidente dellA.I.A.C. almeno 30 giorni prima della data prevista.
Tra la prima e la seconda convocazione dellAssemblea devono intercorrere almeno 24 ore.
3. Costituzione e deliberazioni
Le Assemblee sono presiedute da un delegato nominato in apertura di seduta. Funge da segretario quello dellAssociazione e, in caso di una sua assenza o impedimento, un delegato nominato dallassemblea sempre in apertura di seduta.
Per la validità dellassemblea ordinaria, in prima convocazione, è necessaria la presenza della maggioranza dei delegati sia dilettanti che professionisti.
In seconda convocazione lAssemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei delegati presenti.
Tutte le deliberazione assembleari sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.
Ciascun delegato dilettante ha diritto ad un voto.
I delegati della categoria professionisti hanno diritto a tanti voti quanti quelli complessivamente espressi dai dilettanti. Il quorum spettante ad ogni delegato professionista sarà determinato dalla Commissione verifica poteri prima di ogni assemblea.
Le decisioni riguardanti le modifiche allo Statuto dovranno essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei presenti.
Le votazioni avverranno a scrutinio segreto salvo che sia diversamente previsto dal presente Statuto o che lAssemblea, a maggioranza assoluta, non stabilisca una forma diversa di votazione, fatta eccezione per quelle relative alle elezione degli organi sociali.
Allinizio di seduta, con la forma di votazione prevista al precedente comma, lAssemblea nominerà una Commissione per la verifica dei poteri, la quale provvederà alla verifica dei delegati presenti, al controllo delle candidature e a tutte le operazioni elettorali necessarie. Non potranno far parte della Commissione gli allenatori che siano iscritti negli elenchi dei candidati.
4. Funzioni
LAssemblea generale delibera su tutti gli argomenti che rientrano negli scopi sociali o che non siano specificatamente attributi ad altri Organi dal presente Statuto.
Nella sessione ordinaria delibera in particolare su:
a) lesame della gestione sociale
b) lapprovazione del Bilancio preventivo e consuntivo
c) lelezione degli Organi dellassociazione ogni 4 anni
d) la modifica dello Statuto
Art. 7 Le Assemblee degli allenatori professionisti e degli allenatori dilettanti
1.Composizione
LAssemblea gli allenatori professionisti è costituita da tutti gli allenatori di 1° e 2° Categoria e Direttori Tecnici che risultano iscritti allA.I.A.C. alla data di svolgimento dellAssemblea.
Nel caso in cui lAssemblea degli allenatori dilettanti non abbia carattere elettivo, la stessa è costituita dai presidenti regionali. In caso di votazione il voto espresso a ciascun presidente regionale viene considerato in relazione al numero degli iscritti.
Negli anni in cui lAssemblea ha carattere elettivo, la stessa è costituita dai delegati risultati eletti in ragione di uno ogni cento iscritti alla data del 31 Dicembre sulla media del quadriennio precedente e con il minimo di uno per regione. I delegati partecipanti dovranno essere associati negli ultimi due anni (nellanno di svolgimento dellassemblea ed in quello precedente).
2. Convocazione
Ciascuna Assemblea si riunisce almeno una volta allanno in via ordinaria. Può riunirsi in sessione straordinaria per decisone del Consiglio Direttivo o su richiesta dei Gruppi regionali o su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati.
La convocazione delle Assemblee è diramata agli allenatori professionisti e, nel caso di Assemblea degli allenatori dilettanti, ai Gruppi regionali, da parte del Presidente dellA.I.A.C. su domanda del Vice Presidente della categoria o di chi ha richiesto lAssemblea straordinaria, almeno 30 giorni prima della data prevista.
3. Costituzione e deliberazioni
Per la validità delle Assemblee è necessaria, in prima convocazione, la presenza della maggioranza degli allenatori aventi titolo a parteciparvi. In seconda convocazione le Assemblee sono validamente costituite qualunque sia il numero dei presenti.
Tra la prima e la seconda convocazione delle Assemblee devono intercorrere almeno 24 ore.
4. Funzioni delle Assemblee
Le assemblee dei professionisti e dei dilettanti:
a) deliberano su tematiche proprie della rispettiva categoria. In materie di interesse generale dellAssociazione, le risultanze dei lavori assembleari assumono valore propositivo nei confronti dellAssemblea generale e del C.D. dellA.I.A.C.
b) designano il candidato a Presidente dellA.I.A.C.
c) eleggono i Consiglieri (6 per lAssemblea dei professionisti, 6 per lAssemblea dei dilettanti ed i relativi 4 supplenti per ciascuna componente) del Consiglio Direttivo
d) eleggono i Vice Presidenti (1 per i professionisti, 1 per i dilettanti)
e) designano i membri effettivi ( 2 per i dilettanti, 1 professionista) ed i supplenti (1+1) del Collegio dei Revisori dei Conti
f) designano i membri effettivi (2 dilettanti, 1 professionista) ed i supplenti (1+1) del Collegio dei Probiviri
Art. 8 Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da:
a) il Presidente nominato ai sensi dellArt. 9
b) 2 Vice Presidenti
c) n. 6 allenatori professionisti
d) n. 6 allenatori dilettanti
Art. 9 Elezione del Presidente
Le assemblee dei dilettanti e dei professionisti potranno designare ciascuna un candidato da scegliersi nellambito degli iscritti allA.I.A.C.
Il Presidente viene eletto dallAssemblea Generale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei voti. Ciascun delegato potrà esprimere una sola preferenza. Qualora nessun candidato ottenga la suddetta maggioranza dei voti, si procederà immediatamente ad una nuova votazione e così via fino ad un massimo di tre votazioni,successivamente si procederà a due ulteriori votazioni in cui risulterà eletto il candidato che avrà conseguito il 50% + 1 dei voti degli avanti diritto. Nel caso di mancata elezione, si procederà alla riconvocazione di una assemblea entro 90 giorni.
La validità delle candidature prescelte è subordinata alla presentazione da parte dei candidati stessi delle loro linee programmatiche, da comunicare almeno trenta (30) giorni prima dellassemblea alla Segreteria Nazionale, che provvederà alla trasmissione ai Gruppi regionali ed ai delegati professionisti.
Art. 10 Attribuzioni del Presidente
Il Presidente rappresenta lA.I.A.C. a tutti gli effetti.
Inoltre:
a) convoca lAssemblea generale e quella di categoria
b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo
c) convoca, almeno due volte allanno, il Consiglio dei Presidenti dei Gruppi regionali per una riunione congiunta col Consiglio Direttivo
d) coordina lattività di tutti gli Organi dellAssociazione
e) per particolari ed urgenti motivi il Presidente, sentito lUfficio di Presidenza, può adottare e rendere immediatamente esecutivi provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo al quale, comunque, devono essere proposti per la ratifica alla prima riunione utile. La mancata ratifica comporta la immediata decadenza degli stessi. Il Presidente può avvalersi, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, per la trattazione e la risoluzione dei problemi che investono particolare competenza professionale,della collaborazione, anche retribuita, di esperti non appartenenti allAssociazione. In caso di impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente con maggiore anzianità di iscrizione in forma continuativa allA.I.A.C., per un periodo non superiore a sei mesi, dopodiché si dovrà procedere a nuove elezioni con le modalità di cui al comma successivo. In caso di sue dimissioni e vacanza, il Vicepresidente con maggiore anzianità in forma continuativa allA.I.A.C. dovrà provvedere alla convocazione della Assemblea straordinaria per lelezione di un nuovo Presidente entro 90 giorni dalla data delle dimissioni o della vacanza, a meno che non manchino non più di 120 giorni al rinnovo ordinario della cariche o dalla convocazione dellAssemblea ordinaria.
Art. 11 I Vicepresidenti
I due Vicepresidenti sono eletti dalle assemblee di categoria, uno dallassemblea degli allenatori professionisti, uno da quella degli allenatori dilettanti. I Vicepresidenti collaborano col Presidente nella gestione dellAssociazione, costituendo con lo stesso lUfficio di Presidenza. Sono preposti inoltre alle componenti da cui promanano: in tale veste possono convocare i Consiglieri del proprio settore per riunioni preparatorie del Consiglio Direttivo o per approfondire materie di interesse esclusivo della componente stessa, anche avvalendosi della collaborazione del Centro Studi.
Delle riunioni suddette vengono posti a conoscenza il Presidente ed il Vicepresidente dellaltro settore che, se lo ritengono opportuno, possono parteciparvi. I Vicepresidenti richiedono al Presidente la convocazione dellassemblea del proprio settore. Nel caso di dimissioni o perdita dei requisiti richiesti, per lelezione di ogni Vicepresidente dovrà essere convocata lassemblea di categoria per provvedere ad una nuova elezione.
Art. 12 Elezione dei Consiglieri
Le assemblee dei dilettanti e dei professionisti provvederanno ciascuna alle elezioni dei sei consiglieri per le rispettive categorie più quattro supplenti ciascuna.
Le candidature degli allenatori dilettanti dovranno pervenire da parte dei Gruppi regionali alla Segreteria nazionale entro le ore 12 del settimo giorno precedente a quello fissato per lassemblea di categoria, mentre quelle della componente professionisti saranno presentate nel corso dellassemblea stessa.
Ciascun delegato potrà esprimere preferenze per un numero di candidati pari ai due terzi dei consiglieri da designare. Per ciascuna categoria risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuti il maggior numero di voti. A parità di voti prevarrà il candidato con maggior anzianità di iscrizione, in forma continuativa, allA.I.A.C. ed in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano di età.
In caso di dimissioni e vacanza, per qualsiasi motivo, di un consigliere, si procederà alla sua sostituzione, categoria per categoria, col primo dei non eletti.
Art. 13 Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dellassociazione. In particolare:
a) elabora le strategie ed assume le iniziative utili al raggiungimento degli scopi sociali
b) concorda con i Gruppi regionali gli obiettivi di politica e gestione del territorio e ne verifica il grado di realizzazione
c) approva la relazione a consuntivo annuale dei Gruppi regionali, con facoltà di chiedere elementi integrativi di giudizio
d) ha facoltà di sciogliere i Consigli regionali per manifesta inadeguatezza o per gravi e reiterate inadempienze e nominare i relativi Commissari con le funzioni previste
e) si incarica di far rispettare lo Statuto, emanando alluopo eventuali regolamenti che pure ha facoltà di modificare
f) nomina il segretario dellA.I.A.C.
g) nomina i componenti delle Commissioni, il Responsabile ed i componenti del Centro Studi, i componenti le sezioni ed i relativi coordinatori
h) designa i rappresentanti dellA.I.A.C. secondo quanto previsto dallo Statuto della FIGC presso gli Organi federali e presso qualsiasi altra associazione ed ente
i) assicura le attività previste dallo Statuto federale per le elezioni dei rappresentanti degli allenatori in assemblee o nel Consiglio federale
j) assicura le quote associative e le modalità di erogazione delle stese nei confronti dei Gruppi regionali
k) è lorganismo disciplinare nei riguardi dei componenti il Collegio dei Probiviri
l) predispone lo Statuto di tipo regionale
Art. 14 Compiti dei Consiglieri
I Consiglieri hanno il compito di mantenere uno stretto legame con gli iscritti, partecipando
Anche alle riunioni ed alle assemblee dei gruppi regionali o degli alLenatori professionisti per informare sulla gestione dellAssociazione, sulle azioni intraprese, sui risultati conseguiti, sui rapporti con gli Organi federali e su quantaltro sia loro richiesto. Essi provvederanno, nel contempo, a farsi portatori delle istanze che da dette riunioni emergessero ed a informare il Consiglio Direttivo delle attività svolte dai Gruppi suddetti, sulle quali ciascun Consigliere è legittimato a chiedere notizie.
I Consiglieri, per i compiti di cui al primo comma, possono essere sostituiti da persone a ciò delegate su decisone del Consiglio Direttivo.
Art. 15 Il Segretario
Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, collabora con il Presidente nellamministrazione dellAssociazione e si adopera per il buon funzionamento della stessa. Egli esercita le funzioni di tesoriere, limitatamente ad atti di ordinaria amministrazione; partecipa inoltre alle riunioni del Consiglio Direttivo e, su richiesta, alle riunioni di ogni altro organismo dellAssociazione con funzioni di verbalizzante ed eventualmente consultive.
Art. 16 Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi (uno della categoria professionisti e due delle categoria dei dilettanti) eletti con le modalità di cui allart. 18 e scelti fra associati particolarmente esperti in materie giuridiche ed amministrative.
Vengono eletti anche due supplenti (uno professionista ed uno dilettante) che subentreranno ai membri effettivi della stessa categoria qualora, per qualsiasi causa, uno di loro cessi dallincarico. Ogni qual volta un membro supplente sostituirà un membro effettivo o venga a cessare dallincarico, subentrerà il primo dei non eletti della stessa categoria o, in mancanza, dellaltra categoria.
Il Collegio dei Revisori dei Conti, nella prima riunione successiva alla elezione, nomina nel proprio seno un Presidente.
In caso di dimissioni o vacanza del Presidente si provvederà alla nomina di un nuovo Presidente.
La carica di componente il Collegio dei Probiviri è incompatibile con quella di Presidente di Gruppo regionale.
Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede a redigere le proprie osservazioni sulla relazione finanziaria preparata dal Consiglio Direttivo in occasione dellassemblea annuale e compie, almeno ogni quattro mesi, con la presenza di non meno di due dei suoi membri, controlli sulla regolare tenuta della contabilità.
Può convocare lAssemblea generale in seduta ordinaria e straordinaria e le assemblee di categoria nei casi previsti dal regolamento organico.
Art. 17 Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi (uno della categoria professionisti e due della categoria dilettanti) eletti con le modalità di cui allart. 18 e scelti tra associati particolarmente esperti in materia giuridica.
Vengono eletti anche due supplenti (uno professionista ed uno dilettante) che subentreranno ai membri effettivi della stessa categoria qualora, per qualsiasi causa, uno di loro cessi dallincarico.
Ogni qual volta un membro supplente sostituirà un membro effettivo o venga a cessare dallincarico, subentrerà il primo dei non eletti della stessa categoria o, in mancanza, dellaltra categoria.
La carica di componente il Collegio dei Probiviri è incompatibile con quella di Presidente di Gruppo regionale.
Il Collegio dei Probiviri, nella prima riunione successiva alla elezione, nomina nel proprio seno un Presidente.
Il Collegio dei Probiviri dirime eventuali controversie fra gli associati e giudica inappellabilmente, con competenza esclusiva, come
Arbitro semplice ed irritale e con dispensa da ogni formalità di procedura d anche dal deposito del lodo di cui allart. 825 C.P.C., sulle questioni disciplinari, su quelle relative allammissione ed espulsione degli associati e su ogni altra questione che possa insorgere circa linterpretazione e lapplicazione del presente Statuto
Art. 18 Elezione dei Collegi dei Revisori e dei Probiviri
Lassemblea dei dilettanti designerà cinque candidati allelezione sia di Revisore di Conti sia di Probiviro.
Lassemblea dei professionisti provvederà alla designazione di tre candidati per ciascun Collegio. Le candidature dovranno pervenire alla Segreteria nazionale entro le ore 12 del settimo giorno precedente a quello fissato per lassemblea di categoria. Ciascun delegato potrà esprimere una sola preferenza.
Art. 19 Proroga poteri degli organi sociali
Nel caso in cui non vengano proposte candidature nei termini previsti o non avvenga lelezione di alcun candidato, i relativi Organi rimangono in carica fino alla nomina dei successori, a seguito di elezioni che dovranno avvenire entro 90 giorni dalla data dellassemblea in cui si è verificato quanto sopra.
Art. 20 Durata delle cariche sociali
Il Presidente, i Vicepresidenti, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed i membri del Collegio dei Probiviri durano in carica quattro anni.
Art. 21 Gruppi regionali
In ogni regione del territorio nazionale si costituisce un Gruppo regionale con proprio statuto conforme allo schema predisposto dal C.D.
Esso è rappresentato dal proprio presidente o da un consigliere dallo stesso delegato.
La carica di Presidente di Gruppo regionale è incompatibile con quella di Consigliere nazionale.Ai gruppi regionali, a fronte delle proprie spese di gestione, competerà una percentuale delle quote associative dei propri iscritti nella misura che stabilirà il C.D.
I gruppi regionali dovranno redigere una relazione annuale riguardante lattività svolta e luso delle entrate a loro pervenute (rendiconto) da sottoporre a controllo del C.D.
I Gruppi regionali debbono assicurare in particolare:
a) proselitismo e partecipazione alla vita associativa
b) servizi ed assistenza agli allenatori, in particolare agli associati
c) relazioni efficaci con le istituzioni presenti sul territorio
d) promuovere iniziative atte a dare risonanza ai progetti elaborati dallA.I.A.C.
Art. 22 Gruppi provinciali
I Gruppi regionali costituiscono sul proprio territorio Gruppi provinciali aventi un minimo di 20 associati, con il compito di coordinare a livello locale lattività dellAssociazione secondo gli indirizzi del gruppo regionale in armonia con la politica dellAssociazione.
Ciascun gruppo provinciale avrà un proprio statuto conforme allo schema tipo predisposto dal C.D. regionale ed approvato dal C.D. regionale.
Il gruppo provinciale, rappresentato dal suo presidente o da un suo delegato, cura in particolare i rapporti con gli Organi federali locali attivandosi anche per lorganizzazione dellattività di aggiornamento, la diffusione dellinformazione e lassistenza degli iscritti.
I presidenti dei gruppi provinciali partecipano, insieme ai presidenti dei gruppi regionali, ad un eventuale incontro di aggiornamento annuale indetto su iniziativa del C.D. nazionale.
Art. 23 Centro studi
Viene istituito un Centro studi col compito di realizzare studi,ricerche, consulenze su tutte le materie di competenza dellAssociazione.
Tale Centro si articola in sezioni di almeno tre membri scelti tra persone che abbiano una comprovata esperienza nelle materie che sono chiamate a trattare.
Delle sezioni possono far parte anche i componenti del C.D.
Il Consiglio Direttivo nomina:
a) il responsabile del Centro studi col compito di costituire le sezioni, coordinarne ed indirizzare le attività, tenuto conto anche degli orientamenti espressi dal Consiglio medesimo
b) i componenti ed i coordinatori delle sezioni, sentito il responsabile del Centro studi
Per le finalità assegnate alle sezioni, il C.D. può decidere di avvalersi della collaborazione, anche retribuita e continuata, di esperti non appartenenti allA.I.A.C. che svolgeranno il loro compito in coordinazione con la sezione competente per materia ed anche su richiesta della stessa.
Art. 24 Relazione morale e finanziaria
A cura del Presidente sarà presentata allAssemblea annuale una relazione che accompagnerà la presentazione del bilancio sullattività svolta, gli obiettivi raggiunti ed i programmi futuri. Il C.D. redigerà una relazione sulla situazione finanziaria al termine di ogni esercizio annuale che ha durata dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.
Tale situazione dovrà essere sottoposta al Collegio dei Revisori dei Conti che esprimerà il proprio parere in merito, redigendone apposita relazione al riguardo
Art. 25
Lattività pubblicitaria o comunque attinente allutilizzazione del diritto dimmagine, se a titolo individuale, è liberamente esercitata da ogni singolo iscritto allAssociazione Italiana Allenatori Calcio. Gli associati, peraltro, cedono allA.I.A.C. i diritti di utilizzazione del loro ritratto per lipotesi in cui il ritratto stesso sia destinato alla realizzazione di raccolte o collezioni o concerna comunque riproduzioni relative a più allenatori.
LAssociazione Italiana Allenatori Calcio è pertanto autorizzata a cedere a terzi, anche a titolo oneroso, i suddetti diritti di utilizzazione dl ritratto.
Art.26 Patrimonio e rendite
Il patrimonio dellAssociazione è costituito dai beni mobili ed immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, a seguito di elargizioni e/o contribuzioni da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio, di enti pubblici e privati, di persone fisiche e giuridiche. Costituiscono patrimonio dellA.I.A.C. anche gli avanzi netti di gestione, nonché i debiti.
Art. 27 Fondo di dotazione
Il fondo di dotazione dellAssociazione è costituito dai versamenti e/o dagli apporti effettuati dai soci fondatori.
Art. 28 Risorse economiche
Per il conseguimento dei propri fini, lA.I.A.C. dispone delle seguenti risorse:
a) versamenti effettuati dai soci fondatori e da coloro che, successivamente, aderiscono allAssociazione;
b) redditi derivanti dal suo patrimonio;
c) introiti realizzati a seguito dellorganizzazione di manifestazioni di carattere ricreativo e/o culturale;
d) elargizioni e/o contribuzioni da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio, di enti pubblici e privati, di persone fisiche e giuridiche.
LA.I.A.C. può, inoltre, reperire risorse finanziarie attraverso la conclusione con soggetti terzi di contratti aventi natura commerciale.
Art. 29 Scioglimento dellAssociazione
LA.I.A.C. si scioglierà nei casi previsti dalla legge e su delibera dellAssemblea generale riunita in seduta straordinaria.
Limpiego delleventuale giacenza cassa e la destinazione del patrimonio sociale saranno decisi dallAssemblea generale a tale scopo convocata. In ogni caso ogni socio è escluso dalla percezione di rimborso in caso di scioglimento dellAssociazione anche in caso di suo decesso.
Art. 30 Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del diritto ordinario in quanto applicabili.